Collegio Garanzia, altri 5 ricorsi contro Figc per il vecchio Parma: le ultime

RICORSI PARMA – Il Coni ha reso noto che sono stati presentati altri 5 ricorsi contro la Figc relativi al dissesto finanziario del Parma. “Dopo il ricorso di Maurizio Magri, depositato in mattinata, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport altri cinque ricorsi contro la decisione della Corte Federale d’Appello Figc- Sez. Disciplinare del 7 febbraio 2017, relativa al dissesto finanziario della societa’ Parma FC. Si tratta: – del ricorso, presentato congiuntamente da Susanna Ghirardi e da Giovanni Schinelli (all’epoca dei fatti consiglieri di amministrazione della societa’), nei confronti della Figc avverso la suddetta decisione della Corte Federale d’Appello che ha irrogato a Susanna Ghirardi, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all’ammenda pari a 40.000,00 euro, e a Giovanni Schinelli la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all’ammenda pari a 25.000,00 euro.

Pietro Leonardi
Pietro Leonardi

RICORSI PARMA del ricorso presentato da parte di Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti amministratore delegato del Parma) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale Figc che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, oltre all’ammenda pari a euro 150.000,00. – del ricorso presentato da Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti presidente della societa’ Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale Figc che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00″.

“- del ricorso presentato da Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della societa’ Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale Figc che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni uno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00”. I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia: “- in via preliminare, di accertare e dichiarare l’intero procedimento disciplinare estinto, ai sensi dell’art. 34 bis del CGS FIGC e ex art. 32 ter CGS FIGC; – in via principale, in riforma della decisione impugnata, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare la sanzione impugnata con conseguente, relativo proscioglimento; – in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenuti, anche parzialmente, fondati gli addebiti loro mossi, previa applicazione delle circostanze attenuanti, applicare le sanzioni nel minimo edittale o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia”. (ITALPRESS).