Giudice Sportivo, stangata per Inter e Lazio: Curve chiuse per un turno

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    Lazio (Foto LaPresse/ Marco Rosi)
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  • Stadio Olimpico Roma - Foto LaPresse/Alfredo Falcone
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Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla chiusura di alcune curve:

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo, rilevato che dalla relazione della Procura federale  risulta che numerosi sostenitori della Soc. Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26  Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

LaPresse/Spada
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delibera di  sanzionare  la Soc. Internazionale  con l’obbligo di disputare  una gara con il settore denominato  “secondo anello  verde”  privo di  spettatori,  disponendo  che  l’esecuzione  di  tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

Lazio (Foto LaPresse/ Marco Rosi)
Lazio (Foto LaPresse/ Marco Rosi)

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.