E’ stata messa la parola fine almeno per il momento per quanto riguarda il caos che ha colpito negli ultimi giorni il campionato di Serie B. E’ stato infatti dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club contro l’annullamento del Comunicato del 30 maggio scorso con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso pubblica la classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 di calcio dove è stato comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play out,la decisione è arrivata con sentenza del Tar del Lazio.
II Tar, premettendo che la normativa prevede che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, ha rilevato: “che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, e’ attivita’ meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato”. I giudici amministrativi hanno ritenuto anche: “che l’interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale; che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo oltre i casi espressamente previsti; che la controversia appare rientrare nell’ambito della disciplina riservata all’ordinamento sportivo, ovvero delle questioni aventi ad oggetto ‘l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita’ sportive'”. Alla luce di tutto questo, il Tar ha dichiarato il ricorso “inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione”.