Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno confermato la condanna di Salvatore Marrazzo ex arbitro di Salerno iscritto all’Aia, e di Pietro D’Elia ex designatore arbitrale per la serie D ed ex arbitro internazionale, al risarcimento nei confronti del Coni con 271.677 euro per danno erariale in relazione alla partita di spareggio nel campionato nazionale dilettanti disputata il primo giugno 1997 tra il Rieti e il Pomezia, il cui risultato era tra quelli rilevanti per il concorso Totogol. Il danno era derivato dal fatto che – spiegano gli ‘ermellini’ e come riporta anche l’Ansa – nonostante la partita fosse stata sospesa da Marrazzo nei minuti finali a seguito della quinta espulsione di un calciatore del Pomezia “il risultato considerato ai fini della combinazione vincente era stato quello di 1-0 in favore del Rieti (punteggio in atto al momento della sospensione), in base a un secondo referto arbitrale inviato dal Marrazzo, su impulso del D’Elia, nel quale l’ultima espulsione era stata collocata temporalmente a partita gia’ conclusa”.
Dopo la sospensione il Coni aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al concorso Totogol che avevano presentato ricorso, “essendo interessati a far valere l’avvenuta sospensione della gara ed il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioe’ lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2)”.
“L’arbitro e’ soggetto estraneo alla struttura organizzativa della Pa e si trova ad operare, rispetto alla ‘gestione pronostici’, nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale svolto per altre precipue finalita’, con evidente difetto di giurisdizione della Corte dei Conti”. La tesi non ha convinto la Cassazione che ritiene che “l’arbitro e’ investito di fatto di un’attivita’ avente connotazioni e finalita’ pubblicistiche, se non altro in quanto inserito a pieno titolo nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del Coni, con il connesso impiego di risorse pubbliche”. Per gli ‘ermellini’, “sussiste pertanto quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico, sopra indicate, idonee a configurare la responsabilita’ contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti”.