Parma fuori dall’Europa League. L’Alta Corte di Giustizia del Coni ha respinto il ricorso del club crociato in merito alla mancata concessione della Licenza Uefa. Nel dispositivo l’Alta Corte, presieduta da Franco Frattini, spiega che nella vicenda “si rilevano non pochi atti, indicazioni e comportamenti che provengono da autori diversi, caratterizzati da contraddittorieta’. Tuttavia, ritiene il Collegio, la vicenda va inquadrata nell’ambito di regole – quelle dettate dalla Uefa dal “Manuale” – che disciplinano una ammissione a “numero chiuso” ad un campionato sovranazionale in cui la “par condicio” tra gli aspiranti deve essere garantita nello stesso modo per tutti i Paesi interessati. 1) Il Manuale Uefa – viene sottolineato – costituisce norma “ad hoc” inderogabile e non annullabile ne’ modificabile ne’ integrabile in alcuna parte, se non ad opera della stessa Uefa che ne ha la titolarita’ e responsabilita’. 2) I criteri contenuti nel “Manuale” ai fini della abilitazione – costituita dalla Licenza Uefa alle squadre che abbiano ottenuto un determinato piazzamento nel campionato nazionale – sono criteri oggettivi e le prescrizioni in essi indicate debbono essere osservate, giacche’ una sola carenza o ritardo – per quelle indicate con la lettera A), cioe’ inderogabili – ha come automatica conseguenza l’impossibilita’ di concedere la Licenza Uefa. Il sistema delle Licenze Uefa e il relativo Manuale, sono stati introdotti allo scopo di “integrare, con prescrizioni e requisiti, il dato primario ed incontrovertibile, cioe’ il risultato sportivo della squadra sui campi da gioco’. Tale sistema, percio’ – e a cio’ deve limitarsi l’Alta Corte – puo’ confermare oppure cambiare, alla stregua dei criteri del Manuale, il risultato “sportivo”. E in cio’ e’ la rilevanza delle regole Uefa”.
“Ne deriva – continua il dispositivo – che il diniego di Licenza Uefa non e’ una “sanzione”, ma ha un effetto automatico, predeterminato con chiarezza dal Manuale, della inottemperanza oggettiva a una prescrizione/requisito classificata come inderogabile. Per questo motivo le pur ampie ed apprezzabili argomentazioni della ricorrente societa’ Parma circa la scusabilita’ degli errori commessi non possono essere accolte dal Collegio. In via generale, infatti, la scusabilita’ dell’errore sulla configurazione formale e documentale dei pagamenti ai calciatori, in quanto derivante da un errore dello studio di consulenza cui il Parma si era affidato, non e’ opponibile all’Ufficio Uefa, soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto professionale da cui l’errore denunciato deriverebbe. Quanto alla scusabilita’ dell’errore sulla perentorieta’ del termine, malgrado la evidente contraddittorieta’ tra il documento “Tempistica degli adempimenti” (in cui figura la locuzione “entro il 31 marzo”) da un lato, e il Manuale, nonche’ la pagina extranet riferita al calendario adempimenti (in cui la caratteristica decadenziale del termine emerge invece con chiarezza) il collegio deve ribadire, anzitutto, che la fonte normativa “Manuale”, anche nella sua versione originale in inglese, prevale comunque nell’eventuale caso di discordanza con istruzioni (quali il doc. “Tempistica”) diffuse dall’Ufficio Uefa italiano. E’, in tale senso, la costante giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con cui si e’ piu’ volte ribadito che la natura decadenziale dei termini per adempiere a prescrizioni inderogabili esclude ogni valutazione soggettiva sulle ragioni che hanno indotto la parte interessata a non rispettare detto termine. Se cio’ avvenisse, dato il “numero chiuso” delle Licenze Uefa, tale rilevanza del dato soggettivo potrebbe risultare a scapito degli altri aspiranti, che secondo regole di “par condicio” non hanno violato alcuna prescrizione sostanziale o temporale inderogabile”.
“Egualmente, non trattandosi di una “sanzione”, il diniego di Licenze Uefa non e’ soggetto a valutazione di “proporzionalita” tra il modesto ammontare della somma tardivamente versata e le assai piu’ consistenti somme che la societa’ Parma ha versato per tutti gli altri adempimenti. Il Manuale non prevede altro che una conseguenza – non sanzione – e cioe’ l’impossibilita’ di concedere la Licenza”. L’Alta Corte “ritiene che l’interpretazione della natura dei pagamenti in anticipo, come formulata dalla Commissione di 2° grado, sia corretta. In effetti, sia pure per un dedotto errore imputabile ad altri (e non rilevante, come gia’ detto, ai fini del superamento della oggettiva violazione), i pagamenti effettuati con i cedolini di novembre e dicembre 2013 sono stati obiettivamente configurati come anticipi sui pagamenti di somme contrattualmente dovute e non come prestiti finanziari. Allorche’ la societa’ Parma ha effettuato e documentato detti pagamenti, infatti, essa ha accantonato un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale. Cio’ ha determinato l’obbligo di versare entro 30 giorni dall’accantonamento gli importi trattenuti. Il che, pacificamente, non e’ avvenuto. Ed e’ altresi’ evidente che una configurazione di detti pagamenti come “prestito finanziario” avrebbe implicato il versamento ai giocatori dell’intera somma e non di un importo decurtato da un accantonamento (il che corrisponde, invece, al sistema della ritenuta del datore di lavoro sui pagamenti contrattuali al dipendente)”.
“Detta configurazione, pertanto, ha comportato la corretta contestazione alla societa’ Parma dell’inadempimento. La ricorrente ha dedotto, nelle certamente apprezzabili memorie integrative del ricorso, un altro argomento su cui il Collegio ritiene doversi soffermare. E’ pacifico che alla data del 31 marzo, ma anche alla successiva data di presentazione del ricorso, alla societa’ Parma non era stata notificata alcuna contestazione dagli organi finanziari circa l’inadempimento fiscale per il mancato versamento entro 30 giorni dall’accantonamento degli importi trattenuti nei cedolini di novembre e dicembre 2013. E’ altrettanto pacifico che il momento della prima contestazione al Parma di detto adempimento inderogabile e’ stato il 15 aprile 2014, con comunicazione formale il 30 aprile. Sostiene la ricorrente, richiamando il primo capoverso del parag. 14.7-F04 del Manuale, che essa avrebbe potuto rispettare la prescrizione inderogabile qualora, prima della data del 31 marzo, le fosse stata notificata una contestazione, ovvero un accertamento fiscale, cui sarebbe stato possibile opporsi nelle sedi proprie. Al contrario, non essendovi stata alcuna contestazione fiscale, la societa’ Parma avrebbe preso conoscenza della mancanza del requisito soltanto quando il termine del 31 marzo era ampiamente scaduto, non potendo cosi’ esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa. La condizione, cioe’, della societa’ a cui nessuna contestazione fiscale sia pervenuta entro il 31 marzo sarebbe piu’ sfavorevole rispetto a quella della societa’ che, alla stessa data, e’ in lite col Fisco per opporsi alla pretesa tributaria e che nondimeno puo’ ottenere la Licenza Uefa.
Ritiene il Collegio che, effettivamente, il combinato disposto di tali principi e gli effetti che – in questo caso – ne derivano, confliggano con ogni ragionevole principio di difesa di un diritto dinanzi alla pretesa di una autorita’ terza. Ma, come e’ evidente, tale effetto di concreta ed ingiustificata disparita’ di trattamento deriva da una disposizione del Manuale Uefa, normativa sovranazionale applicabile come “legge di gara” in tale esclusivo ambito, e che rispetto a tale disposizione non e’ dato all’Alta Corte il potere di annullamento o di modifica, ed e’ pure precluso il sindacato di costituzionalita’ – ammesso che l’Alta Corte abbia il potere di sollevare la questione – non rientrando il Manuale tra le disposizioni per cui e’ ipotizzabile nell’ordinamento italiano tale sindacato. Il Collegio, pertanto, deve limitarsi a segnalare, alle Autorita’ sportive che ne hanno la competenza, come in detto sistema di disposizioni e’ preclusa ogni difesa alla societa’ a cui, per un qualsiasi motivo, l’inadempimento fiscale, cui potrebbe opporsi e per cio’ solo rispettare il requisito ivi prescritto, venga contestato a termine ormai scaduto. Non e’, in altri termini, in discussione il carattere decadenziale del termine del 31 marzo (su cui si e’ gia’ detto), ma il fatto che detto termine possa spirare in danno di una societa’ che, spiegabilmente, e’ convinta di avere ottemperato a tutte le prescrizioni ed a cui nessuna obiezione specifica sia stata mossa. Dedurre la rimessione in termini, o insistere sulla natura ordinatoria di tale termine contrasterebbe con principi, che il Collegio condivide, volti a stabilire una “legge di gara” uguale per tutti gli aspiranti in tutti i paesi Uefa. Ma, nel caso concreto, la forte – e non risolvibile dall’Alta Corte – incongruita’ ed ingiustizia delle conseguenze applicative del parag. 14.7 sul punto delineato resta elemento che il Collegio ha dovuto sottolineare con forza. Deriva da quanto sopra esposto che il ricorso deve essere respinto, confermando cosi’ la impugnata decisione”.