A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 25-26-27-28 aprile 2014 – Sedicesima giornata ritorno
Atalanta-Genoa 1-1
Bologna-Fiorentina 0-3
Cagliari-Parma 1-0
Hellas Verona-Catania 4-0
Internazionale-Napoli 0-0
Livorno-Lazio 0-2
Roma-Milan 2-0
Sampdoria-Chievo Verona 2-1
Sassuolo-Juventus 1-3
Torino-Udinese 2-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 aprile 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
1) SERIE A TIM
Gare del 25-26-27-28 aprile 2014 – Sedicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI del 26 aprile 2014
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che sostenitori della Società nero-azzurra al 19° e al 24° del primo tempo, all’11° ed al 13° del secondo tempo avevano indirizzato alla tifoseria avversaria dei cori (“…. Napoli m., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera …”), costituenti un evidente “comportamento discriminatorio per origine territoriale” ex art.11 n. 1 CGS;
ritenuta la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS, per la sua “dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa 8.000 persone) il settore denominato “secondo anello verde della Curva Nord” e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura Federale, collocatisi in varie posizioni nel recinto di giuoco;
quantificata nel minimo edittale la consequenziale sanzione e rilevato che la Soc,. Internazionale era già incorsa nella medesima violazione (gara Internazionale-Milan del 22 dicembre 2013 – CU n. 144 dell’11 marzo 2014), in merito alla quale l’esecuzione della sanzione era stata sospesa nei termini di cui all’art. 16 n. 2bis CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione di cui al provvedimento dell’11 marzo 2014 (CU n. 144).
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel settore avversario e uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma): per avere, al 7° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MUSTAFI Shkodran (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PORTANOVA Daniele (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARDI Francesco (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).
CIGARINI Luca (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
RINAUDO Leandro (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).