Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori squalificati per le prossime gare del campionato di Serie A.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

ricevute dal Procuratore federale rituali segnalazioni ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenute alle ore 11.49  del 25 settembre 2017 in merito alla condotta dei calciatori Puggioni Christian (Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) consistenti nell’aver pronunciato espressioni  blasfeme, rispettivamente,  al 46° del primo tempo ed al 7° del secondo tempo;acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

sentito il Direttore di gara, che in base alle immagini risultava essere nei pressi e comunque almeno in parte destinatario delle proteste e recriminazioni; considerato che il medesimo Direttore di gara ha confermato di aver assistito ad entrambi gli episodi e di aver udito le imprecazioni e le espressioni di disapprovazione ma di non aver percepito distintamente alcuna espressione blasfema;

ritenuto, pertanto, che, in mancanza di assoluta certezza circa l’uso di espressioni blasfeme da parte dei sopramenzionati calciatori, non sussistono in ogni caso i presupposti di punibilità delle fattispecie segnalate a norma della richiamata disposizione del CGS, relativa a  “fatti…concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”;

delibera di non sanzionare i calciatori Puggioni Christian (   Soc. Sampdoria) e Donnarumma Gianluigi (Soc. Milan) in ordine agli episodi  segnalati dal Sig. Procuratore Federale.

  1. a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Juventus e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori lanciato, al 30° del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

  1. b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASELLI Daniele (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OMEONGA Stephane Richie (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PISACANE Fabio (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TAARABT Adel (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.