Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: il provvedimento nei confronti di Suso

Squalificati Serie A –  Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori squalificati per i prossimi turni di Serie A.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. (leggi anche -> Come il Milan sostituirà Suso)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

LaPresse/Francesco Mazzitello

ZENGA Walter (Crotone): perché, al 47° del secondo tempo, benché più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico.

Gara Soc. ROMA – Soc. CAGLIARI: niente prova tv per Pisacane

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 12.03 del 18 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al33° del secondo tempo dal calciatore Fabio Pisacane (Soc. Cagliari) nei confronti del calciatore Patrick Schick (Soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva: nella circostanza segnalata, durante un’azione di giuoco tra il calciatore cagliaritano e il calciatore romanista in prossimità della linea laterale, interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.26 del 18 dicembre 2017): “ Al 33’ del s.t. della gara in oggetto indicata, valutavo personalmente come non passibile di sanzioni tecniche né disciplinari il contatto di gioco avvenuto tra il calciatore Pisacane (Cagliari) e il calciatore Schick (Roma).”

Pertanto il comportamento di Pisacane è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;