Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: punita la curva dell’Atalanta (sanzione sospesa), stop per 4 calciatori

Squalificati Serie A –  Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori squalificati per i prossimi turni di Serie A.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore “Curva Nord Pisani” si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti,  di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;

considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di  sanzionare  la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato  “Curva Nord Pisani”  privo di  spettatori,  disponendo  che  l’esecuzione  di  tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

  1. a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Crotone, Fiorentina, Internazionale e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

  1. b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

 SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).