Foto e video hot di noto calciatore di serie A con pallavolista 17enne, nuovo clamoroso caso di cyberbullismo e revenge porn sconvolge il mondo dello sport

Da qualche ora circolano su Whatsapp foto e video hot di un noto calciatore di Serie A e della sua ragazza: nuovo caso di cyberbullismo o revenge porn?

Un nuovo scandalo colpisce il mondo dello sport italiano. Su Whatsapp stanno circolando in modo virale decine di foto e video hot di un noto calciatore di una big di Serie A che con il proprio cellulare ha ripreso se stesso e la consenziente fidanzata pallavolista (entrambi minorenni) in attimi estremamente intimi. Al momento non è possibile chiarire se c’è stata o meno l’intenzione di divulgare questo materiale, se si sia trattato semplicemente di un errore, se la coppia di giovanissimi fidanzatini sia diventata vittima di un attacco hacker o se, addirittura, nel peggiore dei casi, uno dei due abbia inviato le immagini a qualcuno, volutamente e senza l’autorizzazione del partner, innescando così la viralità che ha raggiunto un inquantificabile numero di persone. E’ ovvio però che si tratta di una situazione particolarmente triste e delicata, soprattutto perchè nessuno dei due ha compiuto la maggiore età. Riusciranno a dimostrare anche nella vita quella forte personalità che hanno entrambi in campo, per superare con la necessaria indifferenza un momento così difficile?

LE IPOTESI: CYBERBULLISMO E REVENGE PORN?

Foto Instagram

Nessuna ipotesi può essere scartata. A primo impatto si potrebbe pensare ad un nuovo caso di cyberbullismo, con un hacker che si è impossessato dei dati personali e li abbia diffusi in rete, dandoli in pasto a qualsiasi categoria di pubblico che poi ha di conseguenza diffuso a macchia d’olio il materiale multimediale in modo incontrollabile, sulla falsariga del precedente capitato pochi anni fa alla famosa giornalista Diletta Leotta. In teoria però si potrebbe anche trattare di un episodio di revenge porn, di una vendetta personale operata ai danni del proprio ex partner che quindi diventa unica vittima del caso. Giudicare è impossibile, la speranza è che questo episodio non vada a disturbare prematuramente la vita e la carriera sportiva dei due protagonisti.

COS’E’ IL REVENGE PORN?

Il revenge porn (la traduzione corretta in lingue italiana è «vendetta porno»), definito anche come «pornografia non consensuale» o anche abuso sessuale tramite immagini, è l’atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia on-line che off-line. Tralasciando le questioni verbali, il fenomeno è stato studiato approfonditamente negli Stati Uniti, dove oltre 45 stati hanno già sviluppato leggi in merito. In tale direzione si è mossa di recente anche l’Italia: il disegno di legge relativo alle “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (Codice Rosso) è stato approvato lo scorso 17 luglio. Il testo del nuovo art. 612 ter c.p. appena menzionato così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

MINORENNI E CYBERBULLISMO, IL FENOMENO PREOCCUPA SEMPRE PIU’

Uno dei temi centrali nell’esame delle tematiche dell’uso della rete è, oltre a quello del cybercrime e, di conseguenza, della esigenza di protezione dei minorenni, anche quello dell’uso “criminale” della rete da parte degli stessi minorenni. L’inflazione della casistica relativa al cybercrime posto in essere da minorenni nei confronti di altri minorenni è preliminarmente riconducibile al profilo “non reale” di tali reati, che ha investito la sfera quotidiana degli stessi protagonisti, nella sua configurazione tangibile ed emotiva, con ripercussioni preoccupanti sulla loro formazione e sul loro sviluppo. In questo contesto è intervenuta di recente la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, la cui finalità essenzialmente educativa e preventiva, è esplicitata nell’art. 1 nel quale si legge che essa: “… si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minorenni coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”. Il legislatore ha anche fornito una definizione del fenomeno qualificandolo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Sul piano del contrasto al fenomeno, di assoluto interesse è la previsione (art. 2) di una procedura attraverso la quale il minorenne ultraquattordicenne o la famiglia dello stesso possono inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenne, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Nel caso di inadempimento, entro le 24 ore, è possibile formulare la medesima istanza direttamente al Garante per la protezione dei dati personali affinché agisca, entro i termini previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (quarantotto ore dal ricevimento dell’istanza). Il tema del cyberbullismo, costituisce un fenomeno border-line tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, che rappresenta ed esprime, con grande enfasi, il carattere di complessità e problematicità assunto dal rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia. È un fenomeno recente che si manifesta ogni qualvolta dei minorenni utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei. L’esperienza ha evidenziato diverse tipologie di condotte che integrano atti di “cyberbullismo”: il “furto di identità” su social network, ovvero l’uso di profili di altri, il furto di immagini e di dati personali utilizzati per fingersi qualcun altro, la diffusione di immagini sessuali di coetanei tra minorenni. Tale ultimo aspetto ha visto la diffusione della pratica del c.d. “selfie” che mal si sposa – purtroppo – con la curiosità  essuale tipica degli adolescenti e con un costume d’uso dei nuovi media, che li vede sempre più spesso quale via elettiva per lo scambio di immagini e video “privatissimi”. Si tratta di comportamenti che possono arrivare a configurare il grave reato di cessione di materiale pedopornografico,  ravemente pregiudizievole per la vittima, la cui reputazione viene spesso “polverizzata” irreparabilmente ed in tempi brevissimi, provocandone l’isolamento e producendo forti vissuti di sofferenza e di vergogna, con conseguenti danni psicologici incalcolabili. Sono ancora sporadici i casi in cui dallo scambio spontaneo di immagini sessuali si arriva fino all’estorsione e allo sfruttamento sessuale vero e proprio tra minorenni, ma l’aumento della circolazione di immagini  essuali autoprodotte tra minorenni, unitamente alla inconsapevolezza della gravità delle condotte stesse e degli effetti conseguenti, induce a prevedere un preoccupante incremento del  enomeno. Prevenire i rischi connessi ad un uso inconsapevole della rete da parte di minorenni è, pertanto, qualcosa di complesso che non può prescindere dall’idea di promuovere una rete di protezione multidisciplinare sempre più incisiva. I giovani, inconsapevoli della tracciabilità delle azioni informatiche, impreparati rispetto ai loro diritti e doveri in rete, spaventati dal rischio di punizioni e critiche da parte dei genitori, spesso non chiedono aiuto agli adulti e non si prefigurano la gravità delle loro azioni on-line imprudenti o aggressive nei confronti degli altri.