E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo: i tifosi laziali sono adesso a conoscensa della sanzione presa a seguito dei cori razzisti contro Umtiti e Banda nella sfida contro il Lecce.
La Curva Nord sarà chiusa per un turno: nella sfida contro l’Empoli, dunque, il settore non sarà aperto ai tifosi.
La decisione
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: N. 42 SERIE A TIM, Gare del 4 gennaio 2023 – Sedicesima giornata andata.
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. LECCE – Soc. LAZIO
Il Giudice sportivo, letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “ospiti distinti sud-est”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori.