Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

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Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi turni di campionato in Serie A:

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASTORI Davide (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DE PAOLI Fabio (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KUCKA Juraj (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MUNTARI Sulley Ali (Pescara): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano della Soc. Pescara).

RUDIGER Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FALCINELLI Diego (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOBBI Massimo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NESTOROVSKI Ilija (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo, rilevato che dalla relazione della Procura federale  risulta che numerosi sostenitori della Soc. Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26  Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di  sanzionare  la Soc. Internazionale  con l’obbligo di disputare  una gara con il  settore denominato  “secondo anello  verde”  privo di  spettatori,  disponendo  che  l’esecuzione  di  tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

 

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail  pervenuta  alle  ore 12.17  odierne)  in  merito  alla  condotta  gravemente  antisportiva  del calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6,  in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”, acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione;

P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

Gara Soc. CAGLIARI –  Soc. PESCARA del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondo tempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari, considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3, CGS;

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.