E’ arrivata la decisione del giudice sportivo sulla partita di Serie B Modena-Cagliari, gli ospiti avevano chiesto di rigiocare la partita per il mancato doppio giallo dell’arbitro nei confronti del calciatore Zappa, il ricorso è stato respinto e la gara non dovrà rigiocarsi. Lo ha deciso la Lega di Serie B dopo il reclamo presentato dalla società rossoblù per il ‘giallo’ della mancata espulsione di Zappa dopo l’ammonizione del giocatore all’88’ minuto della gara del Braglia del 3 febbraio scorso, finita 2-0.
“Vista la memoria della Soc. Modena depositata il giorno 11 febbraio 2023, con cui eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso della Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S., secondo cui ‘il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce’.
Ritenuto di accogliere la preliminare eccezione della Soc. Modena, in quanto fondata per la seguente ragione di diritto, infatti l’art. 67 del C.G.S., come sopra riportato, al comma 1, pone a carico della Società che propone un ricorso ai sensi del medesimo articolo, l’onere di depositare la dichiarazione di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
Tale adempimento è previsto come condizione processuale per l’ammissibilità del ricorso al fine di rendere edotta la squadra avversaria e, in tal senso, questo Giudice non intende discostarsi dal costante orientamento della Giustizia Sportiva nei suoi vari gradi ed articolazione.
Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non è stato posto in essere dalla Soc. Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023.
Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante (“deve”);
il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena”.