Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo la seconda giornata del campionato cadetto.
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 65 comma 3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.30 del 2 settembre 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 38° del secondo tempo dal calciatore Antonio Piccolo (Soc. Cremonese) nei confronti del calciatore Marco Crimi (Soc. Virtus Entella); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Piccolo, mentre cercava di liberarsi dalla marcatura, con un gesto repentino del braccio sinistro, colpiva volontariamente con una pugno allo stomaco il calciatore Crimi, provocando la caduta a terra del medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato, che né lui né i suoi collaboratori hanno potuto giudicare il gesto in questione; dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Antonio Piccolo (Cremonese)
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Salernitana e Trapani hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TRAPANI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, oggetti di varia natura che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammonizione con diffida: alla Soc. LIVORNO per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Lega B, consegnato la distinta di gara in ritardo sull’orario previsto.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENEDETTI Simone (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BRAGLIA Piero (Cosenza): per essersi, al 40° del secondo tempo, avvicinato con atteggiamento
minaccioso al Quarto Ufficiale rivolgendogli epiteti insultanti.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D’ANGELO Luca (Pisa): doppia ammonizione