La Corte d’Appello Federale ha reso nota la propria decisione di ridurre le penalizzazioni in atto contro le società sportive Teramo e Savona. La penalizzazione era giunta a seguito della presunta combine della gara del 2 maggio scorso, con la quale il Teramo sanciva la promozione in Serie B. Ecco dunque di seguito l’intero comunicato della Corte d’Appello Federale.
Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.
– Sezioni Unite – Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016) La C.F.A, Sezioni Unite, vista la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., rinnovata la propria valutazione nei limiti sollecitati dal predetto Collegio: 1) Con riferimento alla società Savona F.B.C. S.r.l., ridetermina in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2015/2016 in corso e in € 20.000,00 (ventimila) la sanzione dell’ammenda, inflitte alla predetta società; 2) Con riferimento alla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. ridetermina in punti 3 (tre) la sanzione della penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 in corso e in € 20.000,00 (ventimila) la sanzione dell’ammenda inflitte alla predetta società, confermando, per il resto, la sanzione della revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel campionato di Lega Pro, girone D, disputato dal Teramo nella Stagione sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016