SQUALIFICA LULIC – La Roma ha vinto il derby della Capitale contro la Lazio ma la partita verrà purtroppo ricordata anche per le offese razziste di Lulic nei confronti di Rudiger. Il club biancoceleste si è immediatamente dissociato e scusato per le dichiarazioni del centrocampista bosniaco che però in zona mista ha rincarato la dose: “Chiedere scusa? No, lasciamo stare. Se è una frase razzista? No, anche noi bianchi, tutti vendiamo calzini”.
Le parole pronunciate da Lulic finiranno inevitabilmente nel mirino della Procura Federale che aprirà quasi sicuramente un fascicolo di indagine. Ora resta da capire cosa rischia il bosniaco ma in questo senso il regolamento del codice di giustizia sportiva parla chiaro.

SQUALIFICA LULIC, L’ARTICOLO 11 – “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.
“Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.