Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte di due dei tre club retrocessi, Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a., contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lnpb) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lnpb di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del ”Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione Lnpb e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti. Le società ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia l’accoglimento del ricorso con declaratoria: “della illegittimità della pretesa della Lnpb di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del ”Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione Lnp Serie B”. Le società chiedono inoltre al Collegio di Garanzia l’accoglimento del ricorso con declaratoria “di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione Lnp Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti”.
Collegio di Garanzia, ricorsi di Chievo ed Empoli a sfavore del Contributo solidaristico per le neo retrocesse
Ricorsi di Chievo Verona ed Empoli contro la norma che prevede il pagamento del Contributo solidaristico per le neo retrocesse