Il Frosinone Calcio ricorre contro FIGC e Lega Serie A per decisione CFA FIGC

Il Frosinone calcio ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: il motivo

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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA),

l’Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., il Bologna F.C. 1909 S.p.A., il Cagliari Calcio S.p.A., l’Empoli F.C. S.p.A., la A.C.F. Fiorentina S.r.l., il Genoa C.F.C. S.p.A., l’Hellas Verona F.C. S.p.A., la Juventus F.C. S.p.A., l’F.C. Internazionale S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A., l’A.C. Milan S.p.A., l’S.S.C. Napoli S.p.A., la A.S. Roma S.r.l., la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., la U.C. Sampdoria S.p.A., la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., la Spezia Calcio S.r.l., il Torino F.C. S.p.A., l’Udinese Calcio S.p.A., il Venezia F.C. S.p.A. e, quali parti interessate, il Parma Calcio 1913 S.r.l., il Brescia Calcio S.p.A., la S.p.a.l. S.r.l., l’F.C. Crotone S.r.l., l’U.S. Lecce S.p.A., il Benevento Calcio S.r.l., il Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l. e Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0005/CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 16 luglio 2024, con cui, nel respingere il reclamo sub registro n. 0148/CFA/2023-2024 promosso dalla odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0244/TFNSD-2023-2024, pubblicata il 10 giugno 2024, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Frosinone Calcio S.r.l..

La vicenda trae origine dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, con la quale è stata disposta la distribuzione, tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022, delle risorse economiche riferite alla transazione con Mediapro, con riferimento alla concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021.

La Società ricorrente, Frosinone Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:

– in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0005/CFA-2024-2025 pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 16 luglio 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0244/TFNSD-2023-2024, e, per l’effetto, di rimettere gli atti agli Organi di giustizia della FIGC per l’esame nel merito della fattispecie, applicando i principi di diritto che verranno sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nei giudizi di merito e, segnatamente: “ii) nel merito in via principale: – di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, ritenere illegittima, inefficace e invalida la distribuzione delle risorse economiche operate con la delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, di € 52.500.050,00, riferita alla transazione con Mediapro a titolo di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale per la concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021.

In conseguenza di quanto precede, si chiede: – in via principale, di liquidare l’importo in favore della ricorrente tenuto conto delle stagioni di partecipazione al Campionato di Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e dei criteri applicati, per ogni singola stagione sportiva, secondo il Decreto Melandri. – In via subordinata, di fissare un termine entro cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A convochi i soggetti aventi titolo per deliberare i criteri di distribuzione delle risorse derivanti dall’accordo transattivo con Mediapro in favore delle associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel Triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. iii) Sempre nel merito, in subordine: di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, condannare la Lega Nazionale Professionisti al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi tenendo conto del numero delle stagioni sportive di militanza in Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e sulla base dei criteri del Decreto Melandri”;

– in via subordinata, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0005/CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 16 luglio 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0244/TFNSD-2023-2024, e, per l’effetto, di decidere nel merito la domanda formulata, secondo le conclusioni rassegnate in primo e secondo grado avanti agli Organi di giustizia FIGC.

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